SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE:
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 22 ottobre 2010 - 17 febbraio 2011, n. 3847 in tema di
responsabilità della Struttura Sanitaria :
Paragrafo 7.1
"Una volta inquadrato, con motivazione infondatamente censurata, il rapporto
intercorso tra paziente, medico e casa di cura privata come conseguito ad un
contratto trilaterale e correttamente affermato che "la struttura sanitaria
aveva l'obbligo di una compiuta informativa del paziente sui rischi di
eventuali dimensioni od entità del suo equipaggiamento non idonee a
fronteggiare particolari situazioni patologiche o devianti - sia pure con
una qualificabilità di normalità statistica - dalla norma", la corte
d'appello ha più avanti rilevato che "non interessa alla controparte del
rapporto negoziale -cioè alla gestante o ai danneggiati per colpa aquiliana
quale fosse la struttura interna dell'organizzazione dei danneggianti,
attesa la natura delle obbligazioni comunque assunte".
La conclusione è corretta in diritto, in quanto l'obbligo informativo circa
i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria
grava, in ipotesi siffatte, anche sul medico, convenzionato o non con la
casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la
paziente un contratto di assistenza al parto (o, con qualunque paziente, di
tipo comportante la possibilità dell'instaurarsi di situazioni patologiche
che non sia agevole fronteggiare) presso la casa di cura in cui era
convenuto che ella si sarebbe ricoverata. E ciò non solo per la natura
trilaterale del contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione
che, nei confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in
particolari relazioni, come l'altro genitore ed il neonato, derivano da un
contratto che abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni.
Ne consegue che, in caso di violazione dell'obbligazione di informare, ove
sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura
se fosse stato adeguatamente informato (secondo uno schema analogo a quello
descritto, in tema di consenso informato, da Cass., n. 2847/10), delle
conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico
col quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura privatistica."
